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Legge 24/12/1969 n. 990CAPO II Dell’esercizio dell’assicurazione Art. 10 L’assicurazione obbligatoria può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ai sensi delle norme vigenti ad esercitare nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che di libertà di prestazione di servizi, la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Art. 11 1. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate. 2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa, l’impresa stessa può avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle informazioni in possesso di uno o più organismi costituiti tra le imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali sono tenuti a fornire gli elementi richiesti. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità rispetto a quelli stabiliti dall’impresa. 4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nello stesso comma 2. 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell’assicuratore, del responsabile o dell’impresa designata a norma dell’art. 20 della L. 24 dicembre 1969 n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5%, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L’assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contributo. 3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la L. 29 ottobre 1961 n. 1216 e successive modificazioni. Art. 12 [omissis] Art. 13 Il Regolamento di esecuzione potrà stabilire criteri per il controllo della congruità della riserva per sinistri avvenuti e non ancora liquidati alla fine dell’esercizio, che le imprese debbono costituire per le assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli. Art. 14 Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla valutazione e approvazione delle tariffe premi presentate dalle imprese, o alla formazione di altre tariffe nei casi previsti dall’art. 11, sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell’andamento dell’assicurazione della responsabilità civile per danni causati dalla circolazione dei veicoli. Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2% di tutti i rischi assunti dalle imprese per l’assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile da tenersi dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. per conto comune delle imprese stesse, secondo i criteri e con gli effetti che saranno stabiliti dal Regolamento di esecuzione. La Consap - Concessiona ria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (1), al termine di ogni esercizio, comunica al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato tutti i dati desumibili dalla gestione del conto consortile che possono essere utilizzati per gli scopi di cui al primo comma (2). La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. è tenuta, entro il 30 novembre di ogni anno, a pubblicare ed a trasmettere al Parlamento una dettagliata relazione in base ai dati desumibili dalla gestione del conto consortile da esso comunicati al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Le modalità della pubblicazione sono stabilite dal Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. Art. 15 (abrogato) Per l’esercizio dell’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, la cauzione stabilita dall’art. 40 del T.U. approvato con Dpr 13 febbraio 1959 n. 449, e ragguagliata, alla fine di ogni esercizio, al 50% dei premi lordi dell’esercizio scaduto inerenti ai contratti stipulati nell’esercizio stesso o anteriormente, escluse le imposte a carico degli assicurati . Art. 16 1. L’autorizzazione ad esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può essere revocata quando le imprese: a) rifiutino ingiustificatamente l’adempimento di quanto prescritto dall’art. 11; b) omettano o ritardino l’adempimento di quanto prescritto negli artt. 30 e 31. Art. 17 (abrogato con eccezione del terzo comma) In caso di trasferimento volontario del portafoglio afferente l’assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli, l’impresa cedente deve sottoporre all’approvazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le relative deliberazioni e convenzioni. (1) L’approvazione è data con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Sino alla pubblicazione del decreto, i danneggiati per sinistri possono agire, ai sensi dell’art. 18, comma primo, nei confronti dell’impresa assicuratrice cedente, mentre questa e tenuta, se richiesta, a curare per conto CAPO III Del risarcimento del danno Art. 18 Il danneggiamento per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante per i quali a norma della presente legge vi e l’obbligo di assicurazione ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione. Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, ne clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. Art. 19 E’ costituito presso la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. un ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui: a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato; b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione; c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un-impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (2). Nell’ipotesi di cui alla lett. a) il risarcimento e dovuto solo per i danni alla persona. Nell’ipotesi di cui alla lett. b) il risarcimento e dovuto per i danni alla persona nonché per i dan ni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all’art. 3 della L. 22 ottobre 1986 n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell’ipotesi di cui alla lett. c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose (3). La liquidazione dei danni e effettuata dall’impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto. L’eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa. La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (1), gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, può intervenire nel processo, anche in grado di appello. Art. 19 bis 1. Il Fondo vittime della strada è tenuto altresì a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un’impresa con sede sociale in Italia operante in tale Stato ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo V, la quale, al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. 2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può autorizzare con proprio decreto, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A., gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”, a sottoscrivere convenzioni con fondi di garanzia di altri Stati membri, concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1. Art. 20 Il ìFondo di garanzia per le vittime della strada” è gestito, sotto il controllo del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dalla Consap Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (1), a mezzo del proprio consiglio di amministrazione, con la collaborazione di un comitato, presieduto dal presidente dell’istituto o in sua vece, dal direttore generale, composto di rappresentanti del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato del Ministero del tesoro dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. delle Imprese di assicurazione e degli utenti di autoveicoli. Nel Regolamento di esecuzione saranno stabilite le modalità per la gestione del Fondo e le attribuzioni del comitato predetto. Il Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, con decreto da pubbli- Art. 21 Nel caso previsto dall’art. 19,. primo comma, lett. a), il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella Tab. A allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato . La percentuale di inabilità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del Dpr 30 giugno 1965 n. 1124, recante il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Nei casi previsti dalle lett. b) e c) del primo comma dell’art. 19, il danno e risarcito nei limiti dei massimali indicati nella Tab. A allegata alla presente legge per i veicoli o i natanti della categoria cui appartiene il mezzo che ha causato il danno. Art. 22 L’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali a norma della presente legge vi e obbligo di assicura zione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza o, nelle ipotesi previste dall’art. 19, comma primo, lett. a) e b), all’impresa designata a norma dell’art. 20 o alla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. , gestione autonoma del ìFondo di garanzia per le vittime della strada”. Il danneggiato che, nella ipotesi prevista dall’art. 19, comma primo, lett. a), abbia fatto la richiesta alla impresa designata o all’istituto predetto, non e tenuto a rinnovare la richiesta stessa qualora successivamente venga identificato l’assicuratore del responsabile. Art. 23 Nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’art. 18, comma primo, della presente legge, deve essere chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lett. b) del primo comma dell’art. 19, deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. Parimenti nel giudizio promosso ai sensi della lett. c) del primo comma dello stesso art. 19 deve essere convenuto in giudizio anche il commissario liquidatore dell’impresa assicuratrice. |
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